PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai sensi della presente legge, per ricercatore si intende la figura professionale dell'esperto il cui lavoro è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, allo studio di processi e sistemi, alla ideazione di prodotti nonché alla gestione di progetti orientati a realizzare i medesimi obiettivi. Il personale di cui al primo periodo non è normalmente impegnato nell'ordinario ciclo produttivo o nell'ordinaria amministrazione.
      2. Il prestatore di lavoro cui è attribuita nelle aziende e negli enti o amministrazioni pubbliche la qualifica di ricercatore, in assenza di specifiche disposizioni di legge, è collocato nella categoria dei quadri, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni.
      3. È istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la figura del ricercatore europeo.

Art. 2.
(Albo dei ricercatori).

      1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca l'albo nazionale dei ricercatori per il settore pubblico e privato. L'iscrizione all'albo avviene sulla base di requisiti curricolari definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. È istituita altresì, presso lo stesso Ministero, un'anagrafe informatica contenente i dati e le esperienze scientifiche e professionali dei ricercatori, collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

 

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Art. 3.
(Istituti specifici).

      1. Il contratto di lavoro del ricercatore prevede l'idoneità dei mezzi di ricerca messi a sua disposizione nonché la libertà e l'autonomia della ricerca scientifica.

Art. 4.
(Assenze per aggiornamento).

      1. Nel rapporto di lavoro del ricercatore sono previsti periodi di studio o di ricerca, anche in ambiti estranei all'azienda e nel territorio di un altro Stato. A tale fine la contrattazione individuale e collettiva di lavoro garantisce un periodo di aspettativa retribuita.
      2. I contratti individuali e collettivi di lavoro garantiscono le retribuzioni durante la partecipazione a congressi, soggiorni di studio, altre iniziative di aggiornamento culturale e professionale di interesse per l'attività svolta.
      3. Le assenze motivate dallo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 danno diritto alla conservazione del posto in tutti i tipi di contratto previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.
(Previdenza).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinato l'assetto previdenziale ed assicurativo idoneo a favorire la mobilità della carriera del ricercatore anche all'estero e tale da agevolare forme di ricongiunzione e di continuità del rapporto assicurativo.

Art. 6.
(Titoli ed esperienze estere).

      1. Il riconoscimento dei titoli e delle esperienze di ricerca acquisite all'estero è

 

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disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca in conformità alla normativa comunitaria e internazionale.

Art. 7.
(Ricercatori extracomunitari e permesso di ricerca).

      1. Il personale extracomunitario, che documenti il proprio impiego in attività di ricerca tecnico-scientifica può essere iscritto all'albo dei ricercatori di cui all'articolo 2 senza alcuna restrizione derivante dalla normativa vigente in materia di lavoro degli immigrati. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale extracomunitario usufruisce di un permesso per la ricerca.

Art. 8.
(Contratti collettivi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. Le organizzazioni sindacali dei quadri rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono ammesse alla contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni per la sezione contrattuale dei quadri-ricercatori.

Art. 9.
(Contratti collettivi nelle imprese).

      1. Nell'ambito delle imprese, per quanto attiene al diritto di informazione e consultazione e per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori, si tiene conto della composizione categoriale dell'impresa consentendo quote di rappresentatività anche alla categoria dei ricercatori. Nelle imprese con una significativa attività di ricerca possono essere costituiti, su iniziativa delle parti, appositi comitati aziendali per la ricerca e l'innovazione o organismi bilaterali cui partecipi il personale

 

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interessato all'attività di ricerca e di innovazione.

Art. 10.
(Distacco).

      1. La fattispecie di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applica nei confronti del personale avente la qualifica di ricercatore per le attività inerenti la ricerca e l'innovazione. Può essere assunto un ricercatore in sostituzione del ricercatore distaccato e per la durata del distacco.

Art. 11.
(Orario di lavoro).

      1. Ai ricercatori è applicato il principio della ripartizione dell'orario di lavoro su dodici mesi.

Art. 12.
(Ricercatori di età superiore a quaranta anni).

      1. Sono previsti incentivi economici e previdenziali per le imprese e le pubbliche amministrazioni al fine di agevolare la mobilità e l'assunzione di ricercatori di età superiore a quarant'anni.